INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
Scritto da Scoiattolina il 10 Giugno 2010 | 26 commenti- commenta anche tu!
fino a notte inoltrata per approvare la nuova legge (disegno di legge) sulle intercettazioni telefoniche, che poi dovrebbe passare alla Camera. Che cosa succederà se viene approvata? Come influirà sulle indagini di Polizia Giudiziaria? Secondo voi perché è stata voluta fortemente questa nuova legge?
Vorrei ricordare che i processi, in
uno Stato democratico come è il nostro, li hanno fatti sempre i giudici, la stampa non condanna o emette sentenze anche se a volte “ sbattono” in prima pagina notizie eclatanti che poi finiscono nel nulla, riporta solo atti giudiziari. Quanti casi si sono risolti tramite intercettazioni? Moltissimi. Certo, anche
nel giornalismo sono necessarie regole perché tutti sono innocenti fino a condanna definitiva. Scrivere notizie è sempre una scelta del giornalista, ma anche del proprio editore. La nuova legge è già stata battezzata “l’ammazza notizie”. Voi cosa ne pensate?
Le regole ci sono, ci sono sempre state, ma nessuno le rispetta.
L’art. 114 del Codice di procedura penale vieta la pubblicazione anche parziale degli atti coperti da segreto o anche del solo loro contenuto.
L’art.329 dello stesso Codice stabilisce che gli atti di indagini, sia del P.M, sia della P.G., sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza.. Se si sanno prima, basta indagare per sapere la fonte che ha divulgato tale notizia. E’ chiaro che le intercettazioni avvengono nel corso delle indagini preliminari, mentre la qualifica di imputato avviene quando si ha reato ed è stata notificata la richiesta di rinvio a giudizio, (art. 60 c.p.p.), e tutto quello che avviene deve stare segreto fino alla fine delle indagini, e questo vale anche per l’indagato, poiché non è ancora imputato. Questo è il Codice, e non vi può essere attentato di stampa in una norma
attuale nel nostro ordinamento di procedura penale. Che poi….le intercettazioni vengono fuori, magari virgolettate, non vuol dire che possono essere pubblicate. Chi poi li diffonde ( art. 621c.p.) o acquista notizie (editori) tramite la stampa scritta, non solo dovrebbe rispondere della violazione del segreto istruttorio, ma potrebbe addirittura rispondere del reato di cui all’art. 648, ricettazione.
