I media ci informano, ogni giorno, delle tragedie che avvengono a causa di incidenti stradali, in numero e gravità sempre maggiori. Purtroppo le cronache danno particolare risalto agli incidenti mortali, che fanno notizia, soprattutto quando si tratta di vittime giovanissime, di pirati della strada già recidivi, o di guidatori minorenni, privi di patente, ecc…. Nel 2011 si sono verificati circa 200.000 incidenti stradali: il numero dei decessi è stato di 3.800 persone e circa 292.000 feriti. Se si considerano queste cifre – sia pure inferiori a quelle di anni precedenti -non si può più parlare di incidenti stradali ma di violenze stradali: il caso o la fatalità non esistono. Questi incidenti sono causati, per l’80% dei casi, dal comportamento dei guidatori e e per il 20% dalle carenze infrastrutturali. Dalle stime rilevate dell’ANIA ( Associazione Nazionale Imprese Assicurative), nel 2009 le vittime della strada sono state 18 volte superiori a quelle del terremoto dell’Abruzzo. Occorre, inoltre, aggiungere tutte le perdite dei soldati in guerra in Iraq, oltre ai decessi annuali di 20mila paraplegici, per sinistri stradali.
Con tutta evidenza, sono necessarie norme più severe e precise per gli incidenti stradali colposi. Nel corso di un anno, circa 9.000 persone, titolari di patente di guida, vengono convocate per accertamenti, dalle varie forze dell’ordine, presso le differenti commissioni mediche preposte, poiché la metà degli incidenti avvengono per l’uso e l’abuso di sostanze alcoliche. Un’altra causa, molto importante, è l’uso di droghe da parte dei guidatori. Attualmente, purtroppo, le forze dell’ordine non dispongono degli strumenti idonei per le rilevazioni certe, sia della quantità che del tipo di stupefacente che è stato assunto. Esse hanno a disposizione solamente apparecchi che rilevano la presenza della droga. Per le successive analisi, il guidatore dovrà rivolgersi alle strutture sanitarie specializzate, con i relativi problemi burocratici. Precisiamo, al riguardo, che il tanto discusso reato di “ omicidio stradale ” è di competenza della Commissione Trasporti. Occorre, pertanto, accelerare i tempi per le modifiche da apportare alla legge vigente. Questi sembrano interminabili, pertanto è evidente che non c’è la volontà politica di arrivare ad una definizione, con la rapidità necessaria. Intanto i conducenti-killer, talvolta recidivi, continuano a fare stragi, ignorando totalmente le norme esistenti, procurando la morte di molte persone, per lo più di giovani.
Il legislatore, da un paio di anni, ha varato nuove norme contenute negli artt. 186-187, con nuovi commi..bis, .tris, ecc… del C.d.S. Tali norme, tuttavia, non hanno funzionato da deterrente per gli incidenti mortali o feriti gravi, causati prevalentemente dall’elevato tasso alcolico del guidatore. Nonostante le pene siano raddoppiate - come quelle accessorie: il fermo del veicolo per 180 giorni, a meno che la vettura non appartenga al guidatore, l’arresto fino a 6 mesi , qualora il valore alcolemico sia superiore a 0,8 grammi-litro, e una sanzione pecuniaria da 800 a 3.000 euro, oltre la decurtazione dei punti della patente - la situazione presenta aspetti gravissimi. Se alla persona viene riscontrato un tasso alcolimetrico superiore a 1,5% g/l, o sostanze psicotrope-stupefacenti, le sanzioni accessorie prevedono la revoca della patente, l’arresto da sei mesi a un 1 anno e un’ammenda da € 1.500 a € 5.000, salvo altre recidive o reati. Il giudice, tuttavia, sentito l’indagato che accetta – tale evento è valido una volta soltanto - può tramutare la pena in lavoro di pubblica utilità!!! Secondo la nostra legge, un giorno lavorativo equivale a euro 250; l’indagato, inoltre, può ricorrere al patteggiamento e la sua pena, in tal caso, viene ridotta a un terzo. Questa è la modifica della riforma riportata dagli articoli del C.d.S. sopracitati, legge 29 luglio 2010 n°120, recanti disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Pur tenendo conto che le pene sono state appesantite, per chi procura la morte, guidando in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, compiendo un omicidio di categoria –C-, queste misure punitive sono del tutto inadeguate. Occorre istituire e inserire nel codice di procedura penale il reato di “omicidio stradale”. Per tutte le ragioni esposte, è necessaria un’ampia riforma dell’articolo specifico e di tutto il C.d. S, uniformandolo alle norme della Comunità Europea, compresa una più ampia informazione di prevenzione. E’ mia opinione, in ogni caso, che il primo esame di coscienza debbano farlo i conducenti, nella speranza che una riforma adeguata faccia diminuire i numerosi decessi. Sarebbe necessaria anche un’autocritica della collettività e una maggiore collaborazione pubblica/privata, se si intende realmente fronteggiare questa emergenza.
In attesa di raggiungere l’obiettivo indicato, ovvero che sia riconosciuto il reato di “omicidio stradale”, sarebbe opportuna una seria e completa riflessione sullo scottante argomento degli indicenti stradali, che provocano stragi quasi quotidiane.
PASSA IL TEMPO....
Le lancette della vita ... scorrono nella perfetta sincronizzazione dei secondi....
e ad ogni movimento del tempo....nulla sara mai come prima....
E anche se non potrò vederti, parlarti, ascoltarti ....in questo presente....
Ti vedrò , ti parlerò, ti ascolterò nei secondi di tempo che ho fermato nel mio cuore.....
m.d