Archive for giugno 19th, 2013

Pensieri e non solo…!!

           

Il processo penale è il fulcro del diritto processuale a tutela dei diritti sanciti dalla Costituzione.  Lo stesso è contraddistinto da due modelli astratti:  accusatorio o inquisitorio. Lo Stato è l’ente, originario e sovrano, destinato a garantire le condizioni fondamentali e indispensabili sul territorio, affinché  i rapporti tra i singoli si svolgano in modo corretto, per lo sviluppo e il  benessere dell’intera collettività. Per il  conseguimento di tali obiettivi per la comunità, lo Stato provvede ad esercitare  varie funzioni. Queste funzioni sono:  legislative,  amministrative e  giudiziarie. Mediante l’esercizio legislativo, lo Stato detta ai suoi cittadini le regole di condotta (norme), vietando determinati atti che per i suoi interessi possano rappresentare un danno o un pericolo (norme penali).  In senso inverso, permettendo espressamente alcune attività, ovvero riconoscendo diritti e facoltà ( norme civili). La funzione amministrativa consiste in un  complesso di attività che lo Stato pone in essere per perseguire e realizzare i singoli obiettivi. Ciò accade,  mediante l’esercizio  dell’ordine pubblico interno,  ottenuto mediante l’intervento delle forze di polizia, ovvero con la prevenzione e repressione di azioni che possano turbare la tranquillità, il benessere e la pacifica convivenza dei cittadini.

 

 

La  polizia stessa si suddivide in tre settori:   amministrativa,  di sicurezza e  giudiziaria. Per evidenziare ulteriormente i concetti espressi in modo sintetico, prendiamo ad esempio, il caso previsto dell’art. 575 C.P (omicidio volontario), reato grave e riprovevole. Chiunque cagioni la morte di un uomo viene punito con sanzione penale, cioè  la reclusione non inferiore a 21  anni   ma che,  in taluni casi ritenuti particolarmente gravi, artt. 576 e 577 c.p.,  può arrivare fino alla pena dell’ergastolo. Tramite una progressiva sequenza di atti molto complessi, si arriva al “processo”. Il processo è infatti il meccanismo giuridico mediante il quale gli organi giudiziari pervengono, attraverso varie fasi, all’applicazione della pena per la norma violata. Tutti i processi hanno inizio con l’acquisizione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria o del pubblico ministero.

Segue una prima fase,  ovvero la raccolta degli atti necessari per assicurare gli elementi di prova, provvedere alle varie testimonianze eccetera. Tutti questi dati  vengono fatti pervenire al pubblico ministero il quale assume la direzione delle indagini preliminari,  personalmente o delegando la polizia giudiziaria, impartendo le direttive per le indagini da espletare in un tempo  determinato, di norma da sei mesi a un anno: si può comunque ottenere una proroga. A questo  punto inizia il vero processo e la persona, sottoposta ad indagini, acquisisce la qualità di imputato. Anche il termine indagato viene utilizzato solo per indicare il soggetto nei cui  confronti  è stata esercitata l’azione penale. Il termine indica una persona sottoposta ad indagini,   dal momento della sua’iscrizione  nel  registro degli indagati.

 

 

Con la richiesta di rinvio a giudizio e l’udienza preliminare (richiesta depositata alla cancelleria del giudice) assieme al fascicolo delle indagini,  si apre una fase giudiziale nella quale il G.I.P. ( giudice indagini preliminari), verifica se l’ipotesi di accusa formulata dal P.M. abbia le motivazioni necessarie che  giustifichino il giudizio. Accanto al modello  ordinario processuale, il codice prevede alcuni modelli differenziati di procedimenti, che mirano a semplificare  i meccanismi processuali molto complessi, evitando l’udienza preliminare o il dibattito.  Ad esempio,  salta l’udienza preliminare quando questa è superflua, poiché le prove a carico dell’imputato sono assolutamente evidenti, sì da rendere scontato l’esito attraverso il giudizio per direttissima. Altri procedimenti sono il giudizio abbreviato, quando si presuppone l’accordo tra le parti escludendo, quindi, la fase dibattimentale, utilizzando gli atti dell’indagato. Il patteggiamento, ovvero l’accordo tra le parti, per usufruire della sentenza che applichi all’indagato una pena ridotta a un terzo della sanzione pecuniaria.

 

 

Giudizio immediato su richiesta dell’imputato poiché è consapevole che il processo posto a sua garanzia è scontato. Procedimenti per decreto possono  trovare applicazione nei casi di reati che prevedono   soltanto una  pena pecuniaria. Ci sono poi reati con  querela di parte. In tal caso,   sarà cura del pubblico ministero procedere al tentativo di conciliazione tra le parti. Nel sistema vigente, il pubblico ministero svolge, funzioni di investigazione e di accusa pubblica ed è destinato ad essere parte del processo.  Non ha poteri decisionali, né  di produrre le prove, né di  disporre la custodia in carcere, ma solo di formulare la richiesta al giudice. In casi eccezionali, tuttavia,  come  reati di mafia, omicidi, traffico di armi, droga, eccetera può disporre autonomamente le intercettazioni telefoniche necessarie mentre,   nella normalità, dovrà  chiedere l’autorizzazione al giudice. Il g.i.p. ( giudice indagini preliminari) è solitamente un giudice singolo, ovvero l’organo che ha funzioni di controllo delle indagini, e  potrà autorizzare la proroga, la riapertura o ordinare delle indagini. Nel corso dei  processi si ha diritto all’assistenza tecnica, ovvero  alla nomina di un difensore di fiducia, o d’ufficio. Alla designazione di quest’ultimo provvede la polizia giudiziaria. Infine,  abbiamo il giudice penale, ovvero l’organo giudicante, all’interno  del processo penale.

 

 

Vi sono vari tipi di giudici penali: la distinzione è fra giudice ordinario e speciale. Giudice monocratico, giudice di pace, giudice dell’udienza preliminare (GUP), giudice collegiale: Corte d’Assise, Corte d’Appello e  Corte di Cassazione. In Italia abbiamo tre gradi di giudizio penale, in primo grado, a seconda dei reati: giudice di pace-tribunale-Corte d’Assise. In secondo grado: tribunale-Corte d’Appello, Corte d’Assise. In terzo grado Corte di Cassazione. Vi è da precisare che non tutti i tre gradi, affrontano “ex novo” il processo. In  sostanza, la vera formazione della prova istruttoria viene compiuta in primo grado, chiamato, a differenza degli altri gradi, “giudizio di merito”.  Dopo il primo grado vi  è il processo  d’Appello, che sarà  celebrato sulla base delle sole censure mosse alla sentenza di primo grado!!! Terminato il secondo grado di giudizio, vi è la possibilità di ricorrere alla Suprema Corte.

 

 

C’è da precisare che il giudizio della Suprema Corte non entra nel merito, ma attiene solo esclusivamente a questioni di legittimità ( vizi procedurali o errata applicazione delle norme penali).  Infatti, questo giudizio innanzi alla Corte di Cassazione è chiamato appunto di legittimità. Alcuni dati del 2009: 9 milioni di processi precisamente 5.425.000 civili, e 3.262.000 penali.  Sapendo che ci sono tre gradi di giudizio e che vengono depositate 30.000 sentenze alla corte  d’Appello, possiamo immaginare quanto siano lunghi i  tempi per espletarli! Fortunatamente,  nel frattempo alcuni reati sono stati depenalizzati, ma si sa che la giustizia Italiana è lentissima, anche se abbiamo 1292 tribunali, che ci costano ogni anno 4Miliardi di euro, e oltre 13 giudici per 100.000 abitanti, ma l’inefficienza del sistema giudiziario peggiora costantemente: stanno meglio di noi  l’Angola, il Gabon e la Guinea, figuriamoci!

 

Abbiamo quasi 50mila leggi. Numerose sono le forme che disciplinano il processo penale come abbiamo visto, partendo dalla fonte primaria, la nostra Costituzione. Si hanno le garanzie  come  recita l’art. 13 che prevede l’individualità della libertà personale, l’art. 24 che,  al comma secondo,  sancisce l’inviolabilità del diritto della difesa, l’art. 27 comma due,  la presunzione di non colpevolezza, l’art. 112 obbligatorietà dell’azione penale per i reati commessi. Detto questo sul processo penale, un primo importante punto di riflessione sta dunque nel difficile rapporto tra il soddisfacimento di esigere la pena, e il rispetto  di salvaguardare l’esigenza, commisurata al processo “giunto”, di non escludere nessuno da un accertamento pieno e comunque dalla scelta consapevole delle opzioni processuali, e comunque non determinate da un deficit economico, sociale o mediatico. Alla luce di ciò che sta succedendo in questi  giorni  sulle nostre strade, gli omicidi  nelle varie città, i casi  giornalieri  di femminicidio (anno 2012 donne uccise 124), le rapine, i furti, lo spaccio di stupefacenti, peculato, corruzione, truffa per milioni di euro, e altri reati, la situazione  è estremamente presante.  Le pene comminate sono sempre più ridotte,  a causa di attenuanti, di  indulti,  patteggiamenti, collaborazioni-pentiti, prescrizioni dovute a errori giudiziari o altro, e spesso non applicate. Non si può più fare affidamento su una pena, sia pure blanda, ma tempestiva e certa.

 

 

Secondo voi Eldyani è giusto l’attuale sistema giudiziario? Come cosiderate   l’orgia dell’insano “buonismo” normativo, per cui lo spietato assassino di una madre, di un bambino, l’autore di  uno stupro, di uno o più  omicidi, possa uscire dal carcere dopo qualche decina di anni? Sarebbe altresì  opportuno abbassare  la soglia della minore età per i delitti a anni 14/16 ? Sui vari processi si  sta facendo o si è fatta molta confusione e hanno suscitato tante interpretazioni e supposizioni, con l’incertezza della pena. Sarebbe interessante confrontarci sui vari problemi esposti. Pensate che   le norme attuali, che regolano i processi,  dovrebbero essere cambiate? Auguriamoci, in ogni caso, che le riforme previste contengano norme realmente efficaci,  e venga meno, una volta per tutte,  l’imprevedibilità dei processi.

       

 Richard Clayderman   -  Cavatina

http://www.youtube.com/watch?v=GiXZtfqTlKA

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