Pensieri e non solo…!!
Scritto da giovanna3rm il 22 Gennaio 2014 | 20 commenti- commenta anche tu!
Spesso si sente parlare di diffamazione, calunnie, menzogne, falsità e quant’altro, su vari siti o blog, che danneggiano qualsiasi cittadino. Ci domandiamo, quindi, se questi atti siano perseguibili a norma di legge e quale sia l’iter da seguire per tutelarsi. Inoltre, se una persona viene offesa o calunniata, si possono richiedere danni morali e materiali? Quest’argomento potrebbe interessare un po’ tutti coloro che “bazzicano” in rete, Forum , Blog e altro ancora. Da questo punto di vista, Internet è uno strumento di comunicazione come gli altri, per cui i reati di ingiuria ( art. 594 C.P.) e di diffamazione ( art.595 C.P.), così come possono compiersi attravrso lettera, telefono, o tramite i tradizionali mezzi di comunicazione di massa, quali radio o tv, possono senz’altro considerarsi tali anche via posta elettronica, newsgroup o contenuti pubblicati all’interno di un sito.
Il problema, semmai, è quello di individuare l’autore del reato, sia giuridicamente che tecnicamente, visto che il documento elettronico, già previsto a livello no competent, è ancora ben lungi dall’essere diffuso nella pratica. Ad esempio, come si può individuare con sicurezza l’autore di un posting, all’interno di un newsgroup della rete usenet, quando il messaggio fosse stato inserito attraverso un computer pubblico, come un internet-point o una biblioteca, dove decine e decine di persone chattano? Al di là di queste ipotesi, in cui è impossibile accertare l’identità del colpevole, quando, dall’esame delle circostanze e/o magari dall’analisi dei files log, dei collegamenti fosse possibile risalire ad un computer preciso, appartenente a una determinata persona che, per varie coincidenze, appaia simile all’autrice del messaggio stesso, il giudice penale può accertare se quella persona sia l’autrice del reato e condannarla conseguentemente.
Rispetto ai delitti di ingiuria e diffamazione, c’è da dire che sono tecnicamente diversi dalla calunnia: quest’ultima si ha quando, sporgendo un’apposita denuncia-querela alle autorità competenti, si accusa falsamente una persona di un reato, sapendola innocente. E’ pertanto praticamente impossibile compiere il reato di calunnia via internet, perché, a tutt’oggi, non si possono inviare querele via internet con posta elettronica. L’ingiuria e la diffamazione sono i reati che si compiono quando viene offeso l’onore o la dignità di una persona, (reato di evento non fisico), rispettivamente solo in privato o anche in pubblico. Ad esempio, il reato di ingiuria si compie inviando una e- mail privata, contenente offese ad una determinata persona, mentre il reato di diffamazione interviene nel caso in cui le qualifiche offensive vengano pronunciate e scritte in un forum o in un newsgroup.
Ingiuria e diffamazione sono reati di competenza del “Giudice di Pace”. Per richiedere la punizione del colpevole di uno di questi reati, è sempre necessario presentare apposita denuncia-querela, effettuata presso le autorità competenti. A seguito di tale denuncia, se la Procura la riterrà fondata, dopo gli accertamenti di rito (in questo caso verifica da parte della Polizia Postale), e perseguibile, la notizia di reato e il procedimento relativo avranno luogo alla presenza del G.d.P. territorialmente competente. Quest’ultimo, se individuerà un colpevole, a seguito delle recenti modifiche legislative, potrà condannarlo solo ad una - multa -, cioè una sanzione pecuniaria, oppure alla permanenza domiciliare o allo svolgimento di lavori socialmente utili.
Tribunale
Denuncia e querela sono strumenti diversi, sia dal punto di vista formale che sostanziale. La denuncia da parte di privati, è l’atto con il quale il cittadino porta a conoscenza, per via orale o scritta, dell’autorità competente o di un ufficiale di P.G. (Polizia Giudiziaria), un reato perseguibile d’ufficio, del quale ha notizia. Colui che presenta la denuncia ha diritto a un’attestazione di ricezione. La querela è una dichiarazione scritta o resa oralmente alle autorità competenti, con la quale, personalmente o a mezzo di procura speciale, la persona offesa o il suo legale rappresentante, chiede espressamente che si proceda per via legale al reato relativo. Tale diritto deve essere esercitato, pena la decadenza, entro tre mesi dal giorno nel quale è avvenuto il reato stesso.
Si ricorda che se l’offesa è recata a una personalità politica, amministrativa, giuridica, a un rappresentante o a un’autorità, o in presenza di più persone, la pena viene maggiorata. Al di là di quanto premesso, delle leggi, delle querele-denunce e altro, aver rispetto per gli altri vuol dire, anzitutto, rispettare se stessi e saper gestire le proprie emozioni e i contrasti che si presentano nel corso della vita. Tutto ciò può accadere anche frequentando i Network. E’ un argomento molto attuale, vogliamo parlarne?






