Pensieri e non solo…!!
Scritto da giovanna3rm il 22 Gennaio 2014 | 20 commenti- commenta anche tu!
Spesso si sente parlare di diffamazione, calunnie, menzogne, falsità e quant’altro, su vari siti o blog, che danneggiano qualsiasi cittadino. Ci domandiamo, quindi, se questi atti siano perseguibili a norma di legge e quale sia l’iter da seguire per tutelarsi. Inoltre, se una persona viene offesa o calunniata, si possono richiedere danni morali e materiali? Quest’argomento potrebbe interessare un po’ tutti coloro che “bazzicano” in rete, Forum , Blog e altro ancora. Da questo punto di vista, Internet è uno strumento di comunicazione come gli altri, per cui i reati di ingiuria ( art. 594 C.P.) e di diffamazione ( art.595 C.P.), così come possono compiersi attravrso lettera, telefono, o tramite i tradizionali mezzi di comunicazione di massa, quali radio o tv, possono senz’altro considerarsi tali anche via posta elettronica, newsgroup o contenuti pubblicati all’interno di un sito.
Il problema, semmai, è quello di individuare l’autore del reato, sia giuridicamente che tecnicamente, visto che il documento elettronico, già previsto a livello no competent, è ancora ben lungi dall’essere diffuso nella pratica. Ad esempio, come si può individuare con sicurezza l’autore di un posting, all’interno di un newsgroup della rete usenet, quando il messaggio fosse stato inserito attraverso un computer pubblico, come un internet-point o una biblioteca, dove decine e decine di persone chattano? Al di là di queste ipotesi, in cui è impossibile accertare l’identità del colpevole, quando, dall’esame delle circostanze e/o magari dall’analisi dei files log, dei collegamenti fosse possibile risalire ad un computer preciso, appartenente a una determinata persona che, per varie coincidenze, appaia simile all’autrice del messaggio stesso, il giudice penale può accertare se quella persona sia l’autrice del reato e condannarla conseguentemente.
Rispetto ai delitti di ingiuria e diffamazione, c’è da dire che sono tecnicamente diversi dalla calunnia: quest’ultima si ha quando, sporgendo un’apposita denuncia-querela alle autorità competenti, si accusa falsamente una persona di un reato, sapendola innocente. E’ pertanto praticamente impossibile compiere il reato di calunnia via internet, perché, a tutt’oggi, non si possono inviare querele via internet con posta elettronica. L’ingiuria e la diffamazione sono i reati che si compiono quando viene offeso l’onore o la dignità di una persona, (reato di evento non fisico), rispettivamente solo in privato o anche in pubblico. Ad esempio, il reato di ingiuria si compie inviando una e- mail privata, contenente offese ad una determinata persona, mentre il reato di diffamazione interviene nel caso in cui le qualifiche offensive vengano pronunciate e scritte in un forum o in un newsgroup.
Ingiuria e diffamazione sono reati di competenza del “Giudice di Pace”. Per richiedere la punizione del colpevole di uno di questi reati, è sempre necessario presentare apposita denuncia-querela, effettuata presso le autorità competenti. A seguito di tale denuncia, se la Procura la riterrà fondata, dopo gli accertamenti di rito (in questo caso verifica da parte della Polizia Postale), e perseguibile, la notizia di reato e il procedimento relativo avranno luogo alla presenza del G.d.P. territorialmente competente. Quest’ultimo, se individuerà un colpevole, a seguito delle recenti modifiche legislative, potrà condannarlo solo ad una - multa -, cioè una sanzione pecuniaria, oppure alla permanenza domiciliare o allo svolgimento di lavori socialmente utili.
Tribunale
Denuncia e querela sono strumenti diversi, sia dal punto di vista formale che sostanziale. La denuncia da parte di privati, è l’atto con il quale il cittadino porta a conoscenza, per via orale o scritta, dell’autorità competente o di un ufficiale di P.G. (Polizia Giudiziaria), un reato perseguibile d’ufficio, del quale ha notizia. Colui che presenta la denuncia ha diritto a un’attestazione di ricezione. La querela è una dichiarazione scritta o resa oralmente alle autorità competenti, con la quale, personalmente o a mezzo di procura speciale, la persona offesa o il suo legale rappresentante, chiede espressamente che si proceda per via legale al reato relativo. Tale diritto deve essere esercitato, pena la decadenza, entro tre mesi dal giorno nel quale è avvenuto il reato stesso.
Si ricorda che se l’offesa è recata a una personalità politica, amministrativa, giuridica, a un rappresentante o a un’autorità, o in presenza di più persone, la pena viene maggiorata. Al di là di quanto premesso, delle leggi, delle querele-denunce e altro, aver rispetto per gli altri vuol dire, anzitutto, rispettare se stessi e saper gestire le proprie emozioni e i contrasti che si presentano nel corso della vita. Tutto ciò può accadere anche frequentando i Network. E’ un argomento molto attuale, vogliamo parlarne?







Il web è il mondo…incontri maleducati,frustrati, fanatici ,sporcaccioni ,cretini , disturbati , psicopatici ecc.
Ma hai anche rapporti con la cultura, con l’arte, con la politica ,con l’economica….e perchè no! Con gli altri.
Sta a noi scegliere dove andare ,cosa dire , con chi parlare. E’ quindi giustissimo che esista una rete di salvaguardia , proterzione e sanzione.
Dico sempre che basterebbe ci fosse l’obbligo della trasparenza……..come non puoi girare per la strada con un passamontagna ,così non deve esser possibile aggirarsi per le strade del web con un passamontagna virtuale…tutto lì. Allora chi offende paga, chi calunnia paga , chi scrive oscenità paga , chi disturba e infastidisce paga….semplice!
Se vuoi mantenere la privacy vai in un club privato che accetta l’anonimato….se no ti adegui.
Ho appreso molte cose utili e interessanti da parte di Nembo, amico che stimo molto. Una cosa mi interessa particolarmente: se sono passibili di querela, ecc. le opinioni espresse nei confronti di “potentati” economici, politici, ecc. Si fa presto a sciogliere ragionamenti confinanti con espressioni crude nei confronti di tali persone. E sarebbe profondamente ingiusto subirne anche le conseguenze. Non credi, caro Nembo?
Morale: abbiamo libertà di parola, libertà di opinione ma dobbiamo stare attenti a ciò che diciamo.
Le persone leali, corrette, intelligenti e sensibili, secondo me, lo sono ovunque, nella vita di ogni giorno, con chiunque abbiano rapporti, quindi anche nelle chat e nei vari siti dei Network.
Non mi piacciono i metodi d’insulto, d’invadenza eccessiva, di gossip che avvengono nei vari siti, proprio in virtù dell’aspetto virtuale.
Le ingiurie e le diffamazioni dovrebbero essere punite, come avviene con la stampa, e sono sicura che con i mezzi sofisticati esistenti si possa risalire abbastanza facilmente all’autore delle stesse.
Lorenzo, ti ringrazio del tuo commento e, ti posso dire subito con un -Sì- alla tua domanda anche se non ritengo giusto eventuale denuncia di reato, come attualmente succede per chi con l’entusiasmo e con la propria convinzione di idee portano ad usare frasi e parole scritte in web mailing o altro messaggi inneggianti a varie citazioni nei confronti a questo attuale governo o ministri, in particolare modo al ministro dell’integrazione che ha dato amndato alla polizia postale di rintacciare che la offende magari anche chiedendo un risarcimento danni per aver provvocato danni alla sua immagine art.2043 C.p.C. oltre al penale. Non dimentichiamo inoltre il villipendio alle istituzioni, autorità, bandiera, forze armate e altro ancora art.290 C.p. Credo che sia giusto il dirito di critica ma solo entro certi limiti anche se ai nostri giorni abbiamo rabbia di antipolitica e indignazione contro tutti quelli che ci rappresentano, però poi come ben tu sai ogni giudice interpreta la legge come…con cavilli e altro vedi il procuratore di Trento che non ha ritenuto procedere e perciò non realizzato il reato di diffamazione per alcune frasi ingiuriose contro certi politici, motivando che non può dirsi realizzato il reato, sarà dirompente in molteplici casi questa sentenza. Altresì Lorenzo è reato un falso “account” di posta elettronica art.494 C.P.,così pure sempre in Web usurpazione di titoli e oneri 498 C.P. come vedi siamo sempre soggetti a tutto. Condivido la tua ultima frase, è ingiusto subire le conseguenze rispetto a alle nostre e giuste dimostranze scrivendo la verità in Web, ma questa è la legge, nei vari seminari inerenti al mio lavoro, c’era un docente che ha detto: dire ladro al ladro non c’è senso!
Molto bello e interessante il tuo articolo Nembo,ho appreso molte cose che ompletamente ignoravo.Mi chiedo pero’ quelli che si permettono insulti e ingiurie nei vari siti ,lo possono fare impunemente o come giustamente dice Giovanna hanno la possibilita’ d’essere individuati?D”altra parte nn sono poche le persone che si permettono di lasciare frasi ingiuriose .Grazie a Giovanna come sempre per il suo bellissimo video
Affermatvo Giuseppe quello che hai scrito è la sacrosanta verità, questa è la sintesi, però il diritto di critica è un fondamentalmente collegato al diritto costituzionale, ovvero alla libera manifestazione del pensiero personale. Purtroppo molti hanno la coda di paglia e, agiscono secondo l’attuale codice in vigore.
Condivido il tuo commento Giovanna e, aggiungo un es. se si registra un’intervista e la si trascrive, occore e la si diffonde via internet con frasi diffamatorie può scattare la querela nei confronti anche di chi ha sritto commento e non “solo” di chi ha detto! Anche se nell’Ottobre 1984 la Corte Costituzionale ha approvato una dettagliata sentenza sulla libertà di stampa e di critica. Qualunque attività effettuata su internet è registrata sui siti che viene esposta perciò è sempre rintracciabile da parte degli organi di controllo a seguito di ordine da parte dall’autorità giudiziaria per eventuale procedimento penale.
Per l’amico Lorenzo e, anche per tutti gli altri Eldyani, interessante è leggere sentenza di Casaszione N°47037 del 20-12-2011.
Sandra, il diritto di critica è sacrosanto, però come dici tu, in molti social network dilagano frasi offensive di ingiure-diffamazioni e altro, tutto questo è anche un danno morale oggettivo e va eventualmente risarcito, Visto che sei in prov. di -MB- ti scrivo una sentenza civile del tribunale di Monza inerente a un caso successo in (fb)è la N° 770 del 02 Marzo 2010. Un caso emblematico che fa testo di legge indipendentemente della sua rilevanza penale. Mi viene da dire…occhio alla bacheca c’è sempre un rischio…su quello che si scrive, ma come possiamo stare in silenzio!!!Dopo tanti sacrifici, di tasse e altri bazzeccole, le critiche e insulti civili ce ne sono molti, e possono essere anche giuste nei dovuti modi ma ci sono molti politici che si vergognano e sono senza attributi pe rispondere civilmente così fanno chiudere siti e nei peggiori casi querelano anche a livello locale, provinciale, regionale, per fortuna che non tutti sono così, altrimenti credo che l’inero apparato della magistratura va in TILT! Loro possono insultare e hanno l’immunità noi nò, siamo in piena recessione, siamo stremati, e guardando i loro privilegi e sprechi, beh credo che questo sia un insulto per tutti noi!
Nembo oggi il tuo articolo importante, e molto difficile da capire, sono sincera ma molto interessante, fino ieri certe cose non le sapevamo, grazie d’averci spiegato cose che mai avremmo saputo, che la corte costituzionale ha approvato una sentenza sulla liberta’ di stampa è di critiche,rileggeremo ancora questo articolo che per noi rimane difficile , che altro dirvi Nembo siamo contenti di essere sempre aggiornati da te,grazie infinite per come ci spieghi sempre le cose con molta chiarezza ciao..
Gianna ti ringrazio del tuo commento e posso capire l’aspetto un pò complesso dell’argomento posto, l’argomento a volte a regole giuridiche anche di intermediatezza di interpretazioni da parti di chi ha il dovere e potere di applicazione a volte applicate in modo giusto a volte in modo mormido. La Costituzione Italiana (art.21)sancisce la libertà di pensiero che si esplica attraverso la stampa cardine della democrazia che però rimane sempre un rischio minacciato dei vari regimi politici, religiosi, e altro ancora che tavolta assume forme di autocensura imposta. Purtroppo da un recente sondaggio noi risultiamo ancora al 40° posto come libertà di stampa dietro a Nabibia-Corea-Uruguai ecc…,questo non ci fa fare bella figura.
Nembo,sei sempre molto preciso e chiaro, per fortuna te ci tieni informati di tutto,ancora grazie per la tua chiarezza sperando sempre di comprendere bene l’argomento ciao…
In attesa dei vostri commenti, che leggo con piacere, dico grazie a tutti Voi che ci seguite e ci date sostegno.
Sulla trasparenza non si vuol parlare!
Faccio presente che un falso profilo in fb è già reato.
Che esiste una responsabilità civile e penale dei blogger o moderatori di una cht.
Che esiste una responsabilità civile e penale di un direttore di una testata telematica.
Che esiste una responsabilità civile e penale di un provaider.
Rinnovo all’amico Nembo il mio ringraziamento. Evidentemente ci muoviamo con difficoltà in materie che consentono scivoloni ed ingiustizie. Speriamo.
Nembo siamo noi che dobbiamo ringraziarti coi tuoi articoli precisi e dettagliati in una materia parecchio ostica per parecchi dinoi.IN particore per me,per le notizie che mi riferisce ala mia MB.Grazie di vero cuore Nembo.
Sparito il diavoletto azzurro !?!?!?
Franco, visualizzo sola ora il tuo commento e, ringrazio per lo spunto che hai dato per parlare della trasparenza e dei provider, è un interessante argomento che si potrebbe sviscerare magari con un post tutto dedicato a questo argomento. Ogni provaider deve poter dimostrare in modo trasparente e chiaro il tutto come elemento essenziale come prescrive una direttiva Cee del 2009, purtroppo manca ancora da parte di operatori di rete piena applicazione di trasparenza.
Come mi è stato chiesto…Il reato si consuma quando l’offesa è rivolta nei confronti della reputazione della persona e, contro il valore sociale dell’individuo che può essere leso o messo in pericolo da chiunque attribuisce al soggetto interessato fatti o altro in qualche modo dissonanti. Il reato si consuma nel momento in cui l’espressione offensiva è comunicata all’individuo o ad altre persone e si verifica la sua diffusione offensiva.
Il rispetto SOCIALE è dovuto a chiunque.